Casco da cantiere l’uso come DPI imprescindibile dall’operatività dei lavoratori in cantiere è al centro della sentenza n. 13096/2017 Sez. III della Cassazione. Un Datore di Lavoro poco accorto ed il suo ricorso che fa porre un accento giurisprudenziale su quella che spesso è considerata interpretazione o mero obbligo generato dal solo Documento Valutazione Rischi dell’impresa.
IL FATTO
Durante i lavori di realizzazione di un centro direzionale, a seguito di visita in cantiere, gli Organi Ispettivi evidenziavano come tre operai dell’Impresa (poi sanzionata) erano sprovvisti di DPI (caschetto) e che l’unico presente e disponibile per i tre lavoratori era scaduto. Questo aveva generato la sanzione nei confronti dell’Amministratore Unico dell’Impresa coinvolta nell’accertamento, pari ad euro 1.800 di ammenda per il reato di cui:
* art. 18, comma 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
* art. 76 D.Lgs. 81/2008;
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue
successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
* art. 77, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
* art. 87, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/2008;
Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5
Il ricorso da parte del Datore di Lavoro si basa sul fatto che la presenza di operatori all’interno del cantiere non implica automaticamente che gli stessi siano parte attiva in specifiche lavorazioni considerando anche che “l’utilizzo del casco non è obbligatorio e ben può essere sufficiente uno”
DIRITTO
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, evidenzia come lo stesso sia generico e manifestamente infondato.
Dal verbale dell’organo ispettivo intervenuto risulta infatti che i tre operai erano “intenti al lavoro”, all’interno di un cantiere e che lo stesso datore di lavoro aveva provveduto alla consegna dei caschi successivamente all’accesso dell’Organo di Vigilanza; questa premessa “rende inconsistente, in fatto prima ancora che in diritto, il dubbio genericamente sollevato dal ricorrente in ordine all’obbligo della fornitura dello specifico DPI e alla necessità che lo dovessero indossare tutti gli operai”.
La sentenza della Cassazione, con riferimento all’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 punto 3.1, sottolinea che “i lavori edili rientrano tra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali, quindi, è necessario l’elmetto protettivo, a prescindere dal fatto che il suo utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione” e l’uso dello stesso casco è imposto “dall’inevitabilità del rischio individuale” togliendo quindi ogni arbitrio alle eventuali valutazioni del datore di lavoro.
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